CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 
                       Seconda Sezione Civile 
 
    Il Consigliere designato dott. Marco Modena,  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza nella causa civile iscritta al  n.  662/2014  V.G.
promossa da Congiu Simonpietro, Neri Giorgio,  Pantaleo  Salvatore  e
Pusineri  Paolo,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Renzo  Filoia,
ricorrenti, 
    Contro Ministero della giustizia, non costituito. 
    Letto il ricorso ex art. 3  legge  n.  89/2001,  come  modificata
dalla legge n.  134/2012,  depositato  il  13  novembre  2014,  e  la
documentazione allegata; 
    Rilevato che: 
        1)  i  ricorrenti  hanno  chiesto  equa  riparazione  per  la
eccessiva durata del procedimento (anch'esso  per  equa  riparazione)
promosso  dinanzi  alla  Corte  d'Appello  di  Perugia,  con  ricorso
iscritto a ruolo il  18  giugno  2010,  e  definito  con  decreto  di
accoglimento  n.  1786  depositato  il  30  settembre  2013,   durato
complessivamente anni 3, mesi 3 e giorni 12; 
        2) secondo l'art. 2, comma 2-ter, della citata  legge  n.  89
(introdotto dal d.l. n. 83/2012 convertito in  legge  n.  134712)  si
considera comunque rispettato il termine ragionevole se  il  giudizio
viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore  a  sei
anni; facendo applicazione di tale  criterio,  pertanto,  il  ricorso
andrebbe respinto qualora si interpretasse la  norma  nel  senso  che
essa si applichi anche ai procedimenti  conclusi  in  un  solo  grado
durato meno di sei anni; tale interpretazione e' stata pero' respinta
da Cass. n. 14/23475, che ha ritenuto  di  limitarne  la  portata  ai
processi sviluppatisi nei suoi tre gradi, nel senso  cioe'  che  essa
consente solo il trascurare il superamento registrato  in  un  grado,
quando questo sia compensato da un iter  piu'  celere  rispetto  allo
standard in altro grado; 
        3) tuttavia la durata  del  procedimento  sarebbe  egualmente
legittima anche solo alla luce del termine di cui all'art.  2,  comma
2-bis, della  legge  n.  89/2001  (tre  anni  per  il  primo  grado),
superato, nel caso di specie, nella sola misura di mesi  3  e  giorni
12, e quindi non indennizzabile, ex art.  2-bis,  legge  n.  89/2001,
poiche' frazione di anno inferiore a sei mesi; 
        4) ma la normativa sopravvenuta si pone in contrasto  con  la
giurisprudenza, sia della CEDU (in particolare la decisione in  causa
CE.DI.SA. Fortore s.n.c.  Diagnostica  Medica  Chirurgica  c.  Italia
27.9.11) che della Corte di Cassazione (in  particolare  le  sentenze
numeri 4914/12, 5924/12, 6824/12 e 8283/12), formatasi  anteriormente
all'entrata in vigore del d.l. n. 83/2012, che ravvisava in soli  due
anni (per i procedimenti che si svolgessero in due gradi di giudizio)
il termine ragionevole per i procedimenti ex lege n. 89; 
        5) risulta pertanto non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale della normativa applicabile al caso di
specie;   l'individuazione   del   principio   costituzionale   della
«ragionevole durata» di cui all'art. 111 secondo comma Cost. non puo'
essere infatti avulsa dalla natura del procedimento stesso,  e  dalla
sua «naturale» durata, che dipende in primo luogo dalla sua  maggiore
o minore complessita'; in questo quadro,  il  procedimento  per  equa
riparazione e' per sua natura destinato a durare  assai  meno  di  un
giudizio  ordinario  di  cognizione  (ma  anche  di   una   procedura
esecutiva,  articolata  in  piu'  fasi:   pignoramento,   vendita   o
assegnazione, riparto e distribuzione, etc.) data la semplicita'  dei
fatti che deve accertare (la durata di un procedimento, e le  ragioni
della sua protrazione, di regola  evincibili  dalla  mera  produzione
degli atti processuali), e le finalita' cui  tende  (indennizzare  la
violazione di un diritto fondamentale leso proprio da una  precedente
eccessiva durata), oltre che per la mancanza di un  doppio  grado  di
merito; la previsione di una sua «ragionevole durata» pari a tre anni
per il solo primo grado risulta  pertanto  incongrua,  e  lesiva  del
predetto art. 111, secondo comma  Cost.,  oltre  che  dell'art.  117,
primo comma, per violazione degli obblighi  internazionali  derivanti
all'Italia dall'art.  6  (e  13,  come  meglio  si  specifichera'  in
seguito) della  predetta  Convenzione  (la  cui  violazione  comporta
lesione dell'art. 117, primo comma Cost., come modificato dalla legge
costituzionale n.  3  del  2001,  secondo  le  tendenza  della  Corte
costituzionale  numeri  348  e  349  del   2007   e   la   successiva
giurisprudenza ad esse conforme), che stabilisce l'analogo  principio
del «tempo ragionevole», e infine dell'art. 3, primo comma Cost.  per
uniforme trattamento di situazioni diverse; 
        6) non per  caso,  quindi,  il  «diritto  vivente»  (uniforme
interpretazione  di  CEDU  e  Corte  di  Cassazione  Italiana,   come
recentemente  consolidatasi)  alla  vigilia  del  d.l.   n.   83/2012
affermava che la durata ragionevole di un procedimento ex lege n.  89
non dovesse superare i due anni (quando articolatosi in due gradi); e
tale  interpretazione  puo'  trarre  conforto  dagli  stessi  termini
ordinatori piu' brevi indicati dalla legge fin dalla  sua  originaria
formulazione per lo svolgimento della procedura di equa  ripartizione
(nel  senso  che,  in  presenza  di  tali,  piu'   ridotti   termini,
difficilmente sarebbe risultato giustificabile un termine ancor  piu'
ampio di quello ravvisato dalla giurisprudenza), che oggi,  peraltro,
proprio il  d.l.  n.  83/2012  convertito  nella  legge  n.  134,  ha
ribadito,  fissando  un  termine  ancora  piu'  (trenta  giorni)  per
l'emissione del decreto nella fase  «monitoria»  (art.  3,  comma  4,
legge n. 89, come modificata), e mantenendo  il  termine  di  quattro
mesi per la eventuale fase di opposizione (art. 5-ter, comma 5); 
        7)   ne'   potrebbe   dirsi   irrilevante    un'insufficiente
riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, ai  fini  della  lesione
dei  diritti  costituzionalmente  garantiti  sopra  richiamati,   sol
perche' esiste la possibilita' di ottenere una  «equa  soddisfazione»
dalla CEDU, ai sensi dell'art. 41  della  Convenzione  citata,  anche
oltre i rimedi apprestati dall'ordinamento interno; e cio' in  quanto
l'art. 13 della Convenzione impone comunque agli Stati di predisporre
un rimedio interno davanti ad un giudice nazionale per la  violazione
dei diritti dalla stessa garantiti; 
        8)  in  ordine  alla  rilevanza,  si  richiama  quanto  sopra
esposto, ai punti 1 e 2, da cui consegue che, ove si dovesse ritenere
conforme a Costituzione, e conseguentemente applicare,  la  normativa
vigente, il ricorso andrebbe respinto, risultando superato,  ma  solo
in misura minima e quindi non indennizzabile, il termine  ragionevole
di tre anni ex art. 2,  comma  2-bis,  legge  n.  89/2001  nel  testo
vigente;  mentre  invece,  ove  fosse   accolta   la   questione   di
legittimita'  costituzionale,  nei  termini  sopra  prospettati,   il
ricorso dovrebbe essere accolto, in quanto la durata del procedimento
ha superato i due anni, pur essendosi svolto in unico grado.